Al termine di un lungo e difficile anno in cui le chiusure e la recessione dovute alla pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova la tenuta economica di famiglie, negozianti e piccoli imprenditori, aggravando la crisi di tutti quelli già colpiti da sovraindebitamento, uno spiraglio di luce e una mano tesa
Al termine di un lungo e difficile anno in cui le chiusure e la recessione dovute alla pandemia da Covid-19 ha messo a dura prova la tenuta economica di famiglie, negozianti e piccoli imprenditori, aggravando la crisi di tutti quelli già colpiti da sovraindebitamento, uno spiraglio di luce e una mano tesa arrivano dalla conversione in Legge del primo Decreto Ristori che ha modificato, ampliando la platea dei beneficiari, la Legge n. 3/2012 sul Sovraindebitamento, cosiddetta “Salva suicidi”. Mentre il reddito di quasi la metà delle famiglie e imprenditori italiani ha registrato un peggioramento delle proprie condizioni economiche e finanziarie, con l’entrata in vigore della Legge n. 176/2020, che ha convertito il Decreto cd “Ristori” n.137/2020, arrivano nuovi strumenti per superare o almeno attenuare gli effetti di una crisi economica che non passerà rapidamente. Dopo che il Dl n. 23/2020, cd Decreto Liquidità, ha definitivamente rinviato di un anno, al 1° settembre 2021, l’entrata in vigore del nuovo “Codice della Crisi e dell’Insolvenza” (Dlgs n. 14/2019) a causa delle forti sofferenze economiche causate dall’emergenza sanitaria, il Governo e il parlamento corrono, almeno in parte, ai ripari per aiutare famiglie, commercianti, società di persone e piccoli imprenditori. Col primo Decreto Ristori viene, innanzitutto, anticipata l’entrata in vigore della parte del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, dando il via libera a importanti modifiche alla Legge sul Sovraindebitamento a favore dei soggetti più colpiti dalla recessione in tempi di pandemia da Covid-19, dando respiro ai debitori “meritevoli”. Le modifiche da subito in vigore vanno verso una semplificazione dell’accesso alle procedure contro il sovraindebitamento previste dalla Legge n. 3/2012, parte dell’estensione della definizione di “consumatore”, tanto da ricomprendere ora anche i soci di società di persone per i loro debiti personali, quindi l’importantissimo allargamento a beneficio dei soci illimitatamente responsabili degli effetti dell’accordo di composizione della crisi con i creditori della società, nonché la previsione di una procedura di composizione “allargata” ad un intero nucleo familiare, con i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, i soggetti uniti civilmente e anche i conviventi di fatto. Ricordiamo che gli strumenti, che la Legge “Salva suicidi” offre contro il rischio di ricorso all’usura per i soggetti non più in grado di far fronte ai propri obblighi di fronte ai creditori, sono: - l’accordo di composizione della crisi e ristrutturazione con un progetto proposto ai creditori per saldare in tutto o in parte i debiti contratti. L’accordo si dà per raggiunto in caso di approvazione da parte di creditori che rappresentano il 60% del debito; - Il piano del consumatore che funziona come l'accordo senza la necessità di un parere favorevole da parte dei creditori riservato esclusivamente a debiti che non riguardano l’attività professionale; - la liquidazione del patrimonio del debitore con individuazione dei beni da vendere e destinazione del ricavato al pagamento totale o parziale dei debiti. Tra le altre novità di rilievo, si segnala l’ingresso, tra i debiti soggetti a falcidia e ristrutturazione nella proposta di piano del consumatore, anche di quelli originati da finanziamenti garantiti con cessione del quinto dello stipendio, del Tfr o della pensione, oltre alla possibilità di rimborso, alla scadenza, delle rate a scadere del mutuo assistito da ipoteca sulla casa principale del debitore, purché, al deposito della proposta, abbia adempiuto alle proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data. Altre importanti novità riguardano la possibilità di falcidiare, non solo dilazionare, il pagamento dell’Iva non versata, l’estensione delle procedure da sovraindebitamento anche al debitore incapiente, purché “meritevole”, ma anche le sanzioni processuali verso i creditori che abbiano, con colpa, contribuito a determinare o aggravare il sovraindebitamento dei propri debitori. Per avere informazioni, un appuntamento in presenza o mediante videochiamata CONTATTACI