Assegno unico universale, dal 1° luglio 2021 un aiuto concreto alle famiglie.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 46/2021 con la “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, diventa finalmente realtà il cd “assegno unico universale”, fondamentale misura di sostegno e incentivo alla genitorialità e di aiuto alle famiglie con figli a carico. Già previsto dalla Legge di Bilancio 2020, con l’assegno unico verranno finalmente riunire e rafforzate la miriade confusa di misure a sostegno delle famiglie con figli fino a 21 anni di età, per prima cosa diventando davvero universale, cancellando le differenze tra lavoratori dipendenti, autonomi e anche percettori di misure di sostegno al reddito, restando legato solo alla situazione economica dei richiedenti, il proverbiale Isee, ma stavolta temperato e limitato da altri fondamentali parametri, come il numero e l’età dei figli a carico, la presenza di figli disabili e anche il prossimo arrivo di nuovi nati a partire dal settimo mese di gravidanza, avendo al tempo stesso pieno controllo “dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare”, così da scongiurare l’abbandono lavorativo. Entro dodici mesi spetterà al Governo provvedere a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, con una migliore destinazione delle risorse disponibili, tutte le diverse misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. Compatibile con il Reddito di Cittadinanza e le altre misure di sostegno economico di Regioni e Province, l’assegno assorbirà e sostituirà i meccanismi dell’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori, dell’assegno di natalità, del premio alla nascita o all’adozione, del fondo di sostegno alla natalità e dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), anche con superamento o cancellazione delle detrazioni fiscali per i figli a carico.
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L’Associazione AGISA Onlus opera dal 29 maggio 2003, data della propria costituzione, cambiando, poi, la propria denominazione sociale nel 2015 in FAI ANTIRACKET ANTIUSURA ROMA AGISA ONLUS.
L’Associazione :
• è iscritta al Registro delle associazioni e fondazioni di assistenza a soggetti danneggiati da richieste estorsive ed usura, tenuto presso la Prefettura di Roma, con il n. 8 dal 7.10.2004
Il Fondo di Prevenzione e il Fondo di Solidarietà.
Di fronte all'aggravarsi della pericolosità sociale del fenomeno dell’usura e con l’intento di incentivare l’emersione dal sommerso del reato di usura, nel 1996 il Parlamento ha varato la Legge n. 108 che ha meglio definito i contorni del reato e sancito ufficialmente l'usura come grave crimine sociale, inasprendone le pene per chi lo commette e prevedendo aiuti per le vittime. Insieme a interventi di repressione del reato e di controllo del sistema creditizio, la legislazione vigente ha attivato due Fondi: il Fondo di Prevenzione del fenomeno dell'usura e il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura e delle estorsioni. Fondo di Prevenzione Istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo di Prevenzione del fenomeno dell'usura pone a disposizione delle Fondazioni Antiusura specifici contributi da utilizzare per garantire finanziamenti che le banche concedono a singoli ed alle famiglie in difficoltà economica e a rischio di usura. Le famiglie ed i singoli potranno pertanto rivolgersi alle Fondazioni accreditate in un apposito Elenco gestito a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Fondo di Prevenzione si attiva mediante la presentazione di apposita domanda alle Fondazioni indicate, le quali espletata l’istruttoria del caso, intervengono concedendo i finanziamenti. Condizioni di ammissione al finanziamento sono la valutazione dell’intera situazione debitoria, valutazione dei redditi dei richiedenti a rischio d'usura, la solvibilità e la capacità restitutiva del finanziamento erogato. Fondo di Solidarietà Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura istituito presso l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: si tratta di un mutuo, senza interessi, da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, nei casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti. Il ricorso al Fondo di Solidarietà si attua presentando un’istanza al Prefetto, con concessione del mutuo da parte del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, previo parere positivo del Comitato Tecnico. Le Fondazioni Antiusura sono tra le istituzioni in grado di fornire ogni assistenza per l'accesso a tali benefici, da cui sono però escluse le persone fisiche e le famiglie vittime di usura.
Uno stimolo e uno strumento più flessibile dalla Corte Costituzionale al ricorso per i debitori colpiti dalla pandemia alle procedure di composizione della crisi previste dalla Legge n. 3/2012 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”), detta anche Legge “Salva suicidi”.
Con la sentenza n. 61 del 8 aprile 2021, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso pregiudiziale contro l’art. 14-quater della Legge n. 3/2012, promosso dal Tribunale ordinario di Lanciano, con cui il Giudice aveva censurato la mancata previsione, per i debitori che si siano visti rifiutare l’accordo dalla maggioranza qualificata dei creditori, della possibilità almeno di convertire la procedura di accordo di composizione della crisi in quella di liquidazione del proprio patrimonio. Il Tribunale riteneva, infatti, ingiusta e incostituzionale la differenza prevista dalla normativa, che invece consente la conversione ai debitori che, dopo l’omologa dell’accordo, colposamente o dolosamente, non lo abbiano rispettato, provocandone l’annullamento, la risoluzione, la revoca o la cessazione di diritto degli effetti, privando così di una maggiore tutela le posizioni di maggior disagio sociale. La proverbiale scialuppa di salvataggio, al contrario, viene dalla Corte Costituzionale trovata in un più accorto, orientato e flessibile utilizzo delle norme procedurali in vigore, come correttamente interpretate dalla giurisprudenza, in primo luogo facendo ricorso alle norme del cd “rito camerale” degli articoli 737 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Attraverso il rito camerale, per definizione privo di “formalismi non essenziali”, perché destinato a venire incontro alle “esigenze di speditezza e semplificazione”, nonché libero dalle preclusioni del rito ordinario, come già ribadito dalla Cassazione, il Giudice di merito potrebbe tranquillamente accogliere le richieste di conversione della procedura a beneficio dei debitori che si siano visti rifiutare la proposta di accordo di composizione della crisi che, come si ricorda, deve essere approvata dalla maggioranza qualificata dei creditori, pari almeno al sessanta per cento dei crediti. In altro modo, fa notare la sentenza costituzionale, sempre applicando i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza 15 giugno 2015, n. 12310, anche le preclusioni del processo ordinario sono comunque attenuate, potendo la parte, in questo caso il debitore, ben modificare entrambi gli elementi identificativi della domanda, da un punto di vista oggettivo, i cd “petitum” e “causa petendi”, così riqualificando l’iniziale domanda di accordo in quella di liquidazione, ricorrendone ovviamente i requisiti e la relativa documentazione, peraltro in gran parte sovrapponibili tra le due procedure di composizione della crisi e in ogni caso già valutati dal Giudice al momento del giudizio di ammissibilità della proposta di accordo.
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